(Iniziative per promuovere un'ispezione presso gli uffici giudiziari di Bologna in relazione all'attività giudiziaria svolta sull'ipotesi di coinvolgimento del terrorista tedesco Thomas Kram nella strage di Bologna - n. 2-01734)
PRESIDENTE. L'onorevole Raisi ha facoltà di illustrare l'interpellanza La Russa n. 2-01734 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 8), di cui è cofirmatario.
ENZO RAISI. Signor Presidente, l'interpellanza è già ben illustrata e mi riservo di intervenire in sede di replica, anche per dare ulteriori informazioni, giunte proprio in questi giorni all'attenzione della Commissione Mitrokhin, di cui sono componente.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interpellanza in esame, sono state prontamente richieste informazioni alla procura della Repubblica di Bologna, che ha confermato di aver ricevuto la segnalazione, datata 18 aprile 2001, a firma del dirigente della Digos di Bologna ed avente ad oggetto Thomas Kram, nato a Berlino il 18 luglio 1948, esponente dell'organizzazione terroristica tedesca «Cellule rivoluzionarie», indirizzata al sostituto procuratore Paolo Giovagnoli.
È vero che nella nota della Digos di Bologna si riportava la segnalazione proveniente dalla direzione centrale della Polizia di prevenzione, datata 8 marzo 2001, relativa alla presenza del terrorista tedesco Thomas Kram in Bologna il giorno della strage.
Sia la segnalazione a firma del capo della Polizia dell'8 marzo 2001, indirizzata alla questura di Bologna, sia il successivo rapporto di Polizia giudiziaria redatto dalla locale Digos, datato 18 aprile 2001 ed indirizzato alla procura della Repubblica, spiegavano che le autorità della Repubblica federale di Germania, anche a seguito di mandato di cattura internazionale emesso a carico di Thomas Khan dalla procura generale tedesca l'8 dicembre 2000, avevano richiesto ed ottenuto la collaborazione della direzione centrale della Polizia di prevenzione italiana per la ricerca in Italia di Gerhauser Adrienne Hagate, terrorista delle «Cellule rivoluzionarie», latitante dal 1987.
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Nel medesimo contesto investigativo, la Polizia tedesca aveva segnalato che la Gerhauser poteva trovarsi in compagnia di altri due esponenti della già citata organizzazione terroristica, Kram Thomas e Balke Juliane, anch'essi latitanti.
A latere di tale attività, le autorità di polizia tedesca richiedevano una serie di accertamenti preliminari in ordine alla presunta presenza in Italia, nella seconda metà degli anni Settanta, di Hans Joachim Klein, detenuto, esponente delle RZ, coinvolto nell'assalto alla sede dell'OPEC di Vienna del 21 dicembre 1975, cui prese parte anche il famigerato Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos. Per tali fatti, Klein fu imputato nel processo che si celebrò davanti al tribunale di Francoforte.
La segnalazione a firma del capo della Polizia riferiva, inoltre, che la ricerca in atti aveva evidenziato, tra l'altro, che Kram, alla fine degli anni Settanta, aveva diretto la pubblicazione in Germania di un giornale di estrema sinistra, che dai primi di settembre del 1979 risultava iscritto all'Università per stranieri di Perugia per frequentare un corso di lingua italiana che sarebbe terminato il 21 dicembre successivo. Agli atti di Polizia risultava, inoltre, che il terrorista tedesco era stato più volte in Italia nel 1980, in particolare aveva alloggiato a Bologna il 22 febbraio di quell'anno presso l'albergo Lembo, in compagnia di una coppia di italiani.
Corrisponde al vero la circostanza che, in quegli anni, Kram manteneva contatti con tale Heidi, che non è escluso possa identificarsi nella nota Margot-Christa Frohlich, elemento di spicco del gruppo Carlos.
Si conferma, altresì, che nella citata segnalazione a firma del capo della Polizia dell'8 marzo 2001 si riferiva che il predetto Kram risultava fosse alloggiato a Bologna la notte del 1o agosto 1980, giorno antecedente alla strage alla stazione ferroviaria. Quest'ultima circostanza, così come puntualizzava il direttore generale della pubblica sicurezza, poteva essere messa in relazione, con tutte le cautele e le riserve del caso, con le dichiarazioni relative alla strage di Bologna rilasciate dal citato Carlos, così come riportate anche in un articolo del quotidiano Il Tempo del 31 marzo 2000.
Risulta, inoltre, che il capo della Polizia invitava la questura di Bologna a disporre ogni opportuno accertamento per verificare la presenza del Kram a Bologna in date prossime al noto attentato del 2 agosto 1980, riferendone l'esito all'autorità giudiziaria per l'eventuale avvio di ulteriori indagini, da svolgersi anche all'estero.
Si conferma che gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti dalla Digos di Bologna, così come rassegnati nel citato rapporto del 18 aprile 2001, permettevano di confermare quanto segue.
In data 27 novembre 1979, a Perugia, Kram viene sottoposto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale viene rinvenuto un documento in lingua tedesca di carattere politico. In data 16 gennaio 1980, Kram ha fatto rientro in Italia, iscrivendosi ad un corso di lingua italiana sempre presso l'Università di Perugia. In data 22 febbraio 1980, ha alloggiato presso l'albergo Lembo di Bologna in compagnia di due cittadini italiani. In data 3 maggio 1980, venne disposta l'iscrizione di Kram in rubrica di frontiera con provvedimenti di riservata vigilanza e perquisizione sotto l'aspetto doganale. In data 22 aprile 1980, prese alloggio presso l'hotel Mazzanti di Verona. La mattina del 1o agosto 1980 risulta aver fatto ingresso in Italia con il treno 201 proveniente da Karlsruhe.
È vero che il rapporto della Digos di Bologna concludeva affermando che le indagini poste in essere da quell'ufficio, in ordine alla presenza in Bologna del terrorista tedesco Thomas Kram in occasione della strage alla stazione del 2 agosto del 1980 - cito testualmente -, «hanno permesso di stabilire l'effettiva presenza del Kram a Bologna la notte tra il 1o e il 2 agosto 1980». Il rapporto di polizia segnalava, infine, che il tedesco, dal 14 novembre 1995, è iscritto al CED, quale soggetto eversivo in ambito di terrorismo internazionale.
Risulta vera, altresì, la circostanza, così come peraltro appurata dalla stessa Commissione d'inchiesta concernente il dossier
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Mitrokhin e l'attività d'intelligence italiana, che agli atti della questura di Bologna vi è riscontro di attività investigative svolte nei confronti di Thomas Kram nell'ambito delle indagini sulla strage di Bologna e che tale attività investigativa venne sviluppata, autonomamente, dalla stessa questura di Bologna e dagli organi centrali del Ministero dell'interno, soprattutto attraverso un fitto scambio informativo con le autorità di polizia tedesche, il BKA di Wiesbaden, a partire dal 7 agosto 1980; investigazioni, queste, che permisero fra l'altro di legare il nome di Kram a quello del terrorista tedesco Johannes Weinrich, capo delle «Cellule rivoluzionarie» e stretto collaboratore dello stesso Carlos.
Gli esiti degli accertamenti a carico di Kram vennero comunicati il 16 settembre 1980 dalla questura di Bologna alla stessa procura nell'ambito delle indagini sull'attentato alla stazione ferroviaria. La procura di Bologna ha precisato che gli accertamenti provenienti dalla polizia giudiziaria - così come sono stati appena illustrati - non hanno integrato delitti di sorta e, pertanto, l'ufficio inquirente ha ritenuto di iscrivere il fascicolo n. 788/01-K registro modello 45, ossia come notizia non costituente reato.
Testualmente, il fascicolo non costituente reato venne iscritto con la dizione «indagini sull'eversione di destra e sui reati di strage commessi in Bologna e nel Distretto nel 1980». Nello stesso fascicolo Kram risultava essere latitante in Germania a seguito del provvedimento cautelare internazionale del 6 dicembre 2000 (inviato per l'esecuzione anche in Italia), nel quale è accusato di aver capeggiato, tra il 1973 e il 1995 a Berlino e altrove nella Repubblica Federale di Germania, un'associazione finalizzata a commettere reati socialmente pericolosi.
L'iscrizione, come si desume dagli atti, venne disposta dal procuratore capo di Bologna sulla base di un appunto manoscritto in calce al rapporto della Digos del 18 aprile 2001, apposto dal sostituto procuratore Giovagnoli, con il quale quest'ultimo suggeriva l'iscrizione a modello 45.
Sulla base di questa iscrizione, la procura faceva richiesta alla Digos e al ROS dei Carabinieri di riferire se Kram risultasse in qualche modo coinvolto nelle indagini relative alla strage del 2 agosto 1980.
A seguito di tale richiesta, la Digos di Bologna, il 24 aprile 2001, comunicò che Kram non aveva alcuna iscrizione presso gli atti di quella questura che lo collegasse a qualsiasi attività criminosa in Italia ed in particolare a Bologna.
Come è agevole evidenziare, sulla base degli elementi sopra rassegnati, Kram era noto agli atti di polizia presso la questura fin dal 1979 e alla stessa procura della Repubblica alla quale, già nel settembre 1980, erano stati trasmessi - proprio dalla questura - gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sull'attentato.
In data 23 marzo 2002, il fascicolo n. 788/01-K registro modello 45 - così come riferito dalla procura di Bologna - è stato inviato all'archivio in via amministrativa, come previsto per gli atti non costituenti notizia di reato, senza alcuna richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari.
La procura di Bologna ha, infine, sottolineato che, a seguito delle notizie contenute nell'interpellanza urgente n. 2-01636, presentata il 28 luglio 2005 alla Camera dei deputati dall'onorevole Fragalà, ha aperto il procedimento contro ignoti n. 7823/2005RG, modello 44, per il delitto previsto e punito dall'articolo 285 del codice penale, commesso il 2 agosto 1980 presso la stazione ferroviaria di Bologna, nell'ambito del quale sono in corso indagini volte a comprendere e valutare le notizie stesse.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rilevano i seguenti punti. Il rapporto di polizia giudiziaria della Digos di Bologna, datato 18 aprile 2001 e conseguente alla segnalazione del direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 marzo 2001 su Thomas Kram, era da ritenersi, ad ogni effetto, una comunicazione di notizia di reato.
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Questa comunicazione indicava il possibile coinvolgimento di Kram nella strage del 2 agosto 1980.
Il nome di Kram, pertanto, doveva essere iscritto con le già conosciute generalità nel registro cosiddetto modello 21, ossia dei soggetti sottoposti ad indagine per il reato di strage.
L'iscrizione era resa ancor più necessaria a causa dell'esistenza di provvedimenti custodiali internazionali, emessi da autorità giudiziaria di altro Stato, da eseguirsi in Italia e che, nei predetti atti giudiziari, veniva sottolineata l'estrema pericolosità del Kram, qualificato, in particolare, esperto di armi ed esplosivi.
La mancata iscrizione costituisce una grave violazione delle norme.
Il fascicolo iscritto a modello 45, sulla base della pronuncia della suprema Corte di Cassazione a sezioni riunite resa il 15 gennaio 2001 con il n. 34, doveva essere sottoposto al vaglio del giudice per le indagini preliminari che, solo, avrebbe potuto decidere la fondatezza della mancata iscrizione a modello 21 ed, eventualmente, rigettare l'archiviazione amministrativa, dare comunicazione della procedura al procuratore generale e delegare al pubblico ministero temi di nuova indagine da svolgere.
Alla luce di quanto sopra, allo scopo di approfondire ulteriormente i fatti esposti nell'interpellanza, il ministro della giustizia si riserva di delegare all'ispettorato generale il compimento di un'indagine conoscitiva presso gli uffici giudiziari di Bologna, finalizzata alla verifica del corretto comportamento dei magistrati che si sono occupati della vicenda.
PRESIDENTE. L'onorevole Raisi ha facoltà di replicare.
ENZO RAISI. Signor Presidente, prendiamo atto della risposta del Governo, dichiarando la nostra soddisfazione perché, attraverso l'attività ispettiva, potrà essere finalmente focalizzato ogni dettaglio connesso ad una delle pagine più sanguinarie ed oscure della nostra storia. È perciò nostro preciso dovere segnalare al Governo che, dalla data di presentazione dell'interpellanza ad oggi, è accaduto un fatto nuovo. Infatti, è pervenuto presso l'ufficio della Commissione parlamentare di inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di intelligence italiana il fascicolo di indagine in relazione al quale è stata promossa l'interpellanza in esame, con una lettera allegata del capo della procura di Bologna, il dottor Giovagnoli.
Per confermare anche in parte quanto dichiarato nella sua risposta e grazie all'esame del fascicolo, si conferma che la procura di Bologna ebbe a trattare i reati di strage e di eversione dell'ordine democratico come fatti non costituenti notizie di reato e che archiviò il tutto, come lei giustamente ha ricordato, in via amministrativa, con effetti che spiegherò.
Intanto, è opportuno segnalare schematicamente i seguenti punti.
Per quanto riguarda la segnalazione, si trattava formalmente e sostanzialmente di una comunicazione di reato, come da lei ricordato, a carico di soggetto noto e andava iscritta ai modelli dell'articolo 335 del codice di procedura penale nel registro, come giustamente lei ha ricordato, definito modello 21.
In secondo luogo, vorrei dire che la questura di Bologna, nel contesto degli atti, aveva affermato in modo non equivoco che erano in corso indagini. In terzo luogo, il pubblico ministero di Bologna aveva stabilito, attribuendo una delega per approfondimenti diretti ai carabinieri del ROS e della Digos, di procedere per il reato di strage e di eversione commesso a Bologna, nel momento in cui affidava le indagini. Nel fascicolo è trascritto un singolare suggerimento; è strano tutto ciò e credo sia inusuale. Quando mai un sostituto suggerisce al suo capo come comportarsi, indicando il modello 45!
Il Kram risultava destinatario di un provvedimento di cattura internazionale e, quindi, soggetto penalmente di rilievo. Il fascicolo veniva archiviato in via amministrativa, contravvenendo, come da lei ricordato, ai principi fissati dalla Cassazione a sezioni riunite, con la sentenza del 15 gennaio 2001.
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Il provvedimento di archiviazione amministrativa, così redatto, risulta autoreferenziale; sostanzialmente, il pubblico ministero scrive a stesso. Vorrei far notare - e ho in mano il fascicolo - che nella parte finale dello stesso, quando il pubblico ministero spiega l'archiviazione, il nome di Thomas Kram, di colui per il quale è stata avviata l'indagine, non è mai citato.
Viene citata una tale Eberle, stranamente accomunata al signor Kram in questa presunta indagine, che è una mitomane e che, nel frattempo, aveva scritto alla procura di Bologna per sapere se fosse indagata o meno. Addirittura, si chiede l'archiviazione, senza mai citare Thomas Kram, motivo per il quale il capo della polizia Degennaro aveva chiesto alla questura di informare la procura di Bologna per aprire le indagini.
Nel provvedimento di archiviazione amministrativa non viene quindi citato il nome di Kram. Risulta che, in seguito ad atti di sindacato ispettivo della Camera dei deputati, interpellanze e interrogazioni, la procura di Bologna abbia aperto un nuovo fascicolo, facendo riferimento - attenzione è importante - a reati attribuiti ad ignoti.
Ancora una volta Kram non risulta indagato; è stato aperto un nuovo fascicolo, ma non è ancora indagato e ciò è un atto dovuto.
L'iscrizione nei confronti di ignoti è ulteriormente incomprensibile, di fronte alla circostanza che si tratta di un soggetto noto, segnalato in relazione alla strage e latitante, il cui nome ad oggi non risulta iscritto nel registro della procura di Bologna.
Al fine di delineare completamente gli effetti del quadro tecnico-giuridico derivante dalla gestione del fascicolo de quo, mi è fatto obbligo di segnalare al Governo quanto segue.
La scelta di iscrivere la notitia criminis quale fatto non costituente reato e l'archiviazione del fascicolo così iscritto in via amministrativa hanno avuto l'effetto di estromettere il giudice per le indagini preliminari dal controllo giurisdizionale previsto per legge.
Gli articoli 408 e seguenti del codice di procedura penale prevedono, infatti, che il giudice che ritenga di non condividere il convincimento della non sussistenza del reato espresso dal pubblico ministero possa imporre iscrizione - che, per tale ragione, viene definita iscrizione coatta - e l'eventuale intervento in via gerarchica del procuratore generale, al quale è fatto obbligo di dare notizia dell'accadimento. Il procuratore generale, sussistendone gli estremi, può avocare il fascicolo e promuovere in prima persona le indagini rifiutate o omesse (articolo 412 del codice di procedura penale). L'ordine avocante, la procura generale, è lo stesso che ha competenza a promuovere l'azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero renitente.
Il meccanismo procedurale, all'apparenza complesso, vuole garantire ovviamente la corretta applicazione del principio, contenuto nell'articolo 112 della Costituzione, relativo all'obbligatorietà dell'azione penale. Si tratta di uno strumento tecnico apprestato per rendere vana ogni discrezionalità surrettiziamente motivata.
Nel caso di specie, relativo al fascicolo Kram, la mancata trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari ha infatti disattivato anche questi meccanismi automatici di controllo giurisdizionale.
I rilievi che precedono confermano ancora una volta la necessità dell'apertura di una verifica ispettiva - e mi auguro che l'impegno qui assunto dal Governo sia mantenuto - sull'operato della procura di Bologna, al fine di accertare se la gestione del fascicolo relativo al terrorista internazionale Thomas Kram sia avvenuta in modo corretto e, soprattutto, al fine di verificare se in altre occasioni fascicoli recanti notizie di reato abbiano avuto lo stesso irrituale trattamento.
Infatti, non è possibile pensare che reati quali quelli di strage ed eversione si iscrivano quali fatti non costituenti notizia di reato.
È impensabile delegare le indagini alla polizia giudiziaria ritenendo che il fatto investigativo non sia reato: è incredibile e contraddittorio. Il procedimento viene archiviato
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violando la legge e la giurisprudenza, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione. Inoltre, sono preoccupato, anche in questo caso, per l'apertura di un nuovo fascicolo di indagine, che ancora una volta risulta contro ignoti.
Ritengo quindi che fare chiarezza sulle regole, il cui rispetto la magistratura chiede a tutti noi, sia un'esigenza inderogabile per il nostro Governo. La ringrazio nuovamente, signor sottosegretario, e ribadisco la mia piena soddisfazione per la risposta.
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